Già dalla emanazione del D.Lgs. 626/94, ma ancora di più con l’uscita del Testo Unico si è fatto un passo concettuale fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro.
Il lavoratore non è più stato concepito solo come un oggetto della sicurezza ma anche, o forse soprattutto, come un soggetto.
Soggetto nel senso di figura che agisce sulla sicurezza, che ne è parte fondamentale.
E in quanto soggetto ha, oltre ai diritti, anche dei doveri che sono enunciati all’art.20 del TU.
Vediamoli:
“Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Questa è la base di tutto: in quanto lavoratori non siamo responsabili sono di noi stessi, ma anche di chi opera nel nostro spazio lavorativo e può subire gli effetti di ciò che facciamo (es: rimuovere le protezioni su una macchina) o non facciamo (es: non segnaliamo che una attrezzatura è pericolosa).
Come ovvio, non possiamo essere responsabili di ciò per cui non siamo stati formati, per ciò su cui non abbiamo ricevuto istruzione né per non aver fatto qualcosa per cui servivano strumenti non a nostra disposizione.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
L’adempimento della legge è anche un dovere dei lavoratori!!!!
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
E qui potrei raccontarvi di quando ho visto persone bucare le mascherine di protezione per infilarci la sigaretta, o strappare le maniche ai camici che li proteggevano da materiali irritanti, o ancora modificare le cuffie antirumore per infilarci gli auricolari dell’allora lettore CD.
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
Il “Ma io volevo dare una mano!!!” non serve se poi ci si fa male o si fa male ad altri.
Si fanno solo le operazioni per cui siamo stati formati.
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
Formazione e sorveglianza sanitaria sono obbligatori!
In merito alla seconda ricordo che il medico competente (MC) ha nei confronti dei lavoratori gli stessi doveri di riservatezza del medico di famiglia, pertanto il “Io da quel medico non ci vado perché non lo conosco/perché poi chissà cosa racconta al DdL” non è ammesso.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Ecco uno dei doveri che grava anche sui lavoratori autonomi!
Già che ci siamo vediamo anche gli altri diritti/doveri dei componenti dell’impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis del Codice civile), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile (“Contratto d’opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Questi devono:
“a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.”
Inoltre:
“relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.”