E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto D.Lgs. 121/2011 che introduce i reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.
Il provvedimento contiene un’importante novità: la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal D.Lgs. 231/01) è estesa agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente.
Finora erano previsti solo illeciti amministrativi, commerciali e relativi alla sicurezza sul lavoro.
Il decreto, introduce due nuovi reati:
- il danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto (arresto fino a 18 mesi e fino a 3000 € di sanzione)
- l’uccisione o il possesso di specie vegetali o animali protette (arresto da 1 a 6 mesi o ammenda fino a 4000 €)
Inoltre inserisce una serie di reati ambientali che possono essere commessi nell’esercizio di comuni attività aziendali:
1. Scarichi idrici
- Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione;
- Mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, o altre prescrizioni dell’autorità competente;
- Superamento dei valori limite stabiliti per le acque reflue industriali.
2. Rifiuti (sanzioni fino a 1.239.000 €)
- Esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione/iscrizione;
- Realizzazione o gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti;
- Violazione delle disposizioni relative al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Falsificazione di certificati di analisi riportanti indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- Traffico illecito di rifiuti e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- Trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza della SCHEDA SISTRI o certificati di analisi dei rifiuti, ove richiesti o con documentazione fraudolentemente falsificata o alterata.
3. Bonifica dei siti
- Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con mancato intervento di bonifica;
4. Emissioni in atmosfera
- Superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
5. Gas lesivi dell’ozono atmosferico
- Violazione delle norme inerenti la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive ed in particolare delle norme inerenti la progressiva eliminazione di tali sostanze, comprese le attività di manutenzione e ricarica di apparecchi già installati (es. impianti di refrigerazione e condizionamento).
Fatta eccezione per i nuovi reati e per i rifiuti (per i quali trovate le sanzioni qua sopra) sono previste ammende tra i 232.250 e i 387.250 euro.
Per tutti i reati sarà possibile giungere anche alla interdizione dell’attività aziendale.