Sicurezza e ambiente – Rassegna stampa di giovedì 03/05/2012

Sicurezza: 

Da Ilpuntoamezzogiorno.it: Sicurezza sul lavoro, tre imprenditori molisani denunciati dai carabinieri

Da Statoquotidiano.it: Sicurezza sul lavoro, Guariniello: eccessive prescrizioni dei reati

Da Quotidianosicurezza.it: Società capitali e sicurezza lavoro, dopo sentenza Thyssen, WP Olympus 10

Ambiente: 

Da Corriere.it: Nasce a Milano il laboratorio per i consumi intelligenti

Da Ecoo.it: Bici day 2012, Clini: “La manifestazione si farà”

Da ASCA.it: Roma/Rifiuti: Clini su Monte Carnevale, no problema ambientale-sanitario

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I reati ambientali nel D.LGS. 231/01 in vigore dal 16 Agosto 2011

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto D.Lgs. 121/2011 che introduce i reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

Il provvedimento contiene un’importante novità: la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal D.Lgs. 231/01) è estesa agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente.
Finora erano previsti solo illeciti amministrativi, commerciali e relativi alla sicurezza sul lavoro.
Il decreto, introduce due nuovi reati:

  1. il danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto (arresto fino a 18 mesi e fino a 3000 € di sanzione)
  2. l’uccisione o il possesso di specie vegetali o animali protette (arresto da 1 a 6 mesi o ammenda fino a 4000 €)

Inoltre inserisce una serie di reati ambientali che possono essere commessi nell’esercizio di comuni attività aziendali:

1. Scarichi idrici 

  • Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione; 
  • Mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, o altre prescrizioni dell’autorità competente; 
  • Superamento dei valori limite stabiliti per le acque reflue industriali.

2. Rifiuti  (sanzioni fino a 1.239.000 €)

  • Esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione/iscrizione; 
  • Realizzazione o gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti; 
  • Violazione delle disposizioni relative al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi; 
  • Falsificazione di certificati di analisi riportanti indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 
  • Traffico illecito di rifiuti e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; 
  • Trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza della SCHEDA SISTRI o certificati di analisi dei rifiuti, ove richiesti o con documentazione fraudolentemente falsificata o alterata.



3. Bonifica dei siti

  • Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con mancato intervento di bonifica; 

4. Emissioni in atmosfera 

  • Superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa; 

5. Gas lesivi dell’ozono atmosferico

  • Violazione delle norme inerenti la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive ed in particolare delle norme inerenti la progressiva eliminazione di tali sostanze, comprese le attività di manutenzione e ricarica di apparecchi già installati (es. impianti di refrigerazione e condizionamento). 

Fatta eccezione per i nuovi reati e per i rifiuti (per i quali trovate le sanzioni qua sopra) sono previste ammende tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Per tutti i reati sarà possibile giungere anche alla interdizione dell’attività aziendale.