Se per la qualità e per la tutela ambientale esistono due standard ISO molto conosciuti (la 9001 e la 14001), questo non avviene per la sicurezza sul lavoro.
La complessità e i rilievi penali di questo argomento non hanno ancora permesso all’ISO di stendere una norma internazionale in merito.
La norma tecnica più diffusa in materia è diventata quindi la BS OHSAS 18001.
Vediamo come si integra questa norma con la valutazione del rischio come la conosciamo noi.
La norma BS OHSAS 18001 richiede all’azienda di dimostrare che:
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legislazione;
- mira attivamente a perseguire l’eliminazione o almeno la riduzione dei rischi per tutti i dipendenti, con l’obiettivo di migliorare continuamente le performance in materia.
Tutto ciò è sottoposto a regolari revisioni da parte di un ente accreditato esterno.
Gli obiettivi da raggiungere devono essere quantificati e devono essere specificati degli opportuni indicatori delle prestazioni.
L’azienda deve inoltre adottare programmi precisi, attuando il circolo virtuoso PDCA (Plan, Do, Check, Act), caratteristica comune di ogni Sistema di Gestione Aziendale.
P – Plan. Programmazione.
D – Do. Esecuzione del programma, dapprima in contesti circoscritti.
C – Check. Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei feedback.
A – Act. Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo.
Il personale aziendale deve essere coinvolto, informato e formato, affinché possa partecipare positivamente alla crescita aziendale..
La valutazione dei rischi risulta essere un requisito comune sia per il D.Lgs. 81/08 (art. 17) che per la OHSAH 18001 dove leggiamo:
“4.3 Pianificazione
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e la determinazione delle misure di controllo.
L’organizzazione (=Azienda, ndr) deve stabilire, sviluppare e mantenere attive procedura/e per l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e la determinazione delle misure di controllo necessarie.
La/le procedure per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi devono prendere in considerazione:
- le attività di routine e non di routine;
- le attività di tutti coloro che accedono al posto di lavoro (inclusi appaltatori e visitatori);
- i comportamenti umani, le capacità e ogni altro possibile fattore umano;
- i rischi che si possono originare, al di fuori del posto di lavoro e che possono riguardare la salute e la sicurezza di persone che operano per conto dell’organizzazione;
- i rischi originati in prossimità dei luoghi di lavoro da attività lavorative sotto controllo dell’organizzazione;
- le infrastrutture, i macchinari, i materiali e le sostanze presenti sul luogo di lavoro (fornite dall’organizzazione o da terzi);
- i cambiamenti o le proposte di cambiamento nell’organizzazione, nelle sue attività o materiali utilizzati;
- le modifiche al sistema di gestione della salute e sicurezza, compresi i cambiamenti temporanei ed i relativi impatti su operazioni, processi ed attività;
- tutti i requisiti cogenti applicabili alla valutazione dei rischi e all’implementazione di misure di controllo;
- la progettazione di: aree di lavoro, processi produttivi, impianti, macchinari, attrezzature, procedure operative, modalità organizzative, compreso il loro adattamento alle capacità del personale.
La metodologia dell’organizzazione per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi deve:
- essere definita in relazione al suo scopo, alla sua natura ed ai tempi di attuazione, per assicurare che sia effettuata in modo “pro-attivo” piuttosto che “re-attivo”;
- provvedere alla identificazione dei rischi, alla definizione delle priorità, alla documentazione dei rischi individuati, e all’applicazione dei controlli, come appropriato.
Per la gestione dei cambiamenti, l’organizzazione deve identificare i pericoli ed i rischi (in termini di salute e sicurezza) associati ai cambiamenti, all’interno dell’organizzazione, all’interno del sistema di gestione o in relazione alle proprie attività, prima di introdurre tali cambiamenti.
L’organizzazione deve assicurare che i risultati di queste attività di “valutazione dei rischi” siano considerate nel determinare le misure di controllo. “
E’ buona norma darsi una periodicità minima per la revisione sostanziale e formale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008.
Tuttavia l’organizzazione deve mantenere attivo un processo “continuo” di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle necessarie misure di controllo.
Questo è quanto richiesto anche da D.Lgs. 81/08 e che viene esplicato tramite tre strumenti fondamentali:
1. la valutazione dei rischi continuamente aggiornata
2. la programmazione delle misure di intervento
3. la riunione annuale.
Ricordiamo i principali momenti di revisione del DVR previsti dal TU:
- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- modifiche del grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Ma torniamo alla OHSAS 18001 e vediamo come sono definite al paragrafa 4.3.1 le misure di controllo:
“Nel definire le misure di controllo, o nel modificare le esistenti misure, devono essere fatte considerazioni per ridurre i rischi in accordo alla presente gerarchia:
- eliminazione;
- sostituzione;
- misure di controllo di tipo progettuale;
- presenza di segnali di avvertimento e/o misure di controllo gestionali;
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
L’organizzazione deve documentare e conservare in forma aggiornata, i risultati della identificazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e della determinazione delle misure di controllo.”
Se ne deduce quindi che il DVR redatto ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 può essere il documento con cui l’azienda adempie al suddetto requisito 18001 (purché siano soddisfatti tutti i requisiti fin qui visti).
Ancora dal paragrafo 4.3.1 della 18001:
“L’organizzazione deve assicurare che i rischi in termini di salute e sicurezza e le misure di controllo definite, siano tenute in considerazione nello stabilire, sviluppare e mantenere il proprio sistema di gestione della sicurezza. “
Questo unito a quanto riportato nel paragrafo “4.4.6 Controllo operativo” la OHSAS 18001 che richiede che sia garantito il controllo (attraverso misure concrete o procedure operative, ove necessario documentate) di tutte le operazioni e attività che presentano rischi identificati ci porta a comprendere come sia ribadita l’importanza della valutazione dei rischi come punto di partenza per la costruzione del sistema