Gli articoli fondamentali – I dispositivi di protezione individuale

safety glovesUn altro argomento che deriva dalla valutazione dei rischi è la scelta dei dispositivi di protezione individuale.

Tipologia, caratteristiche e grado di protezione sono infatti strettamente legati a quanto emerso dalla valutazione stessa.

Qui tutte le informazioni in merito a questo argomento fondamentale.

Qui un approfondimento sui DPI per rischi elettrici e qui uno su quelli per gli studenti di scienze infermieristiche.

 

 

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Gli articoli fondamentali – La valutazione del rischio

Continuiamo la nostra carrellata sui concetti fondamentali visti finora qui su L’Eco della Sicurezza.

Oggi rivediamo la base della sicurezza “praticata” e cioè la valutazione del rischio.

Essendo l’argomento complesso lo avevamo suddiviso in più articoli.

Eccoveli tutti:

VDR Parte 1

VDR Parte 2

VDR Parte 3

Credits foto: Thad Zajdowicz

Sicurezza e ambiente – Rassegna stampa di lunedì 21/05/2012

Sicurezza: 

Da Repubblica.it: Welfare 3.0 punto d’incontro vita-lavoro

Da PMIServizi.it: Proroga dell’autocertificazione del DVR con il DL 57/2012

Da QuotidianoSicurezza.it: Definiti i requisiti minimi per l’abilitazione a condurre i trattori agricoli

Ambiente: 

Da Lavorincasa.it: Specchi ecologici

Da AsseSempione.it: AMBIENTE/Lavori di riqualificazuione idraulica e forestale nel varesotto

Da Architetturaecosostenibile.it: Finanziamenti per l’eco-innovazione. 34.8 milioni di euro dall’Unione Europea

Sicurezza e ambiente – Rassegna stampa di martedì 17/04/2012

Sicurezza: 

Da Genova24.it: Voltri, incidente sul lavoro all’ex cartiera: tre condanne e due assoluzioni

Da IlSecoloXIX.it: Incidente sul lavoro, tre condanne

Da Puntosicuro.it: Valorizzare il documento di valutazione dei rischi (in merito si vedano anche i post Perchè occuparsi di sicurezza sul lavoro, La valutazione dei rischi, Il DVR – parte 1, Il DVR – parte 2, Il DVR – parte 3)

Ambiente: 

Da Italiadeivalori: Rifiuti. Ok UE, discariche concetto preistorico

Da GazzettadiReggio.it: Stop al boom del fotovoltaico

Da Edilportale.com: Rinnovabili, nuova mobilitazione delle associazioni

Valutazione del rischio traino-spinta: il metodo Snooke e Ciriello

foto di Kerau

Un altro tema di grande interesse per l’ergonomia è quello del traino-spinta.
Di cosa?
Di carrelli a mano, di oggetti che vanno spinti o trascinati, di ceste piene di materiali ecc…
E come tutte le valutazioni di ergonomia, da quando c’è il D. Lgs. 81/08, non può essere fatto a caso ma deve seguire una regola e cioè quella dettata dalla NORMA ISO 11228-2: il metodo Snook e Ciriello.
Cosa prevede questo metodo?
Prevede il calcolo di due forze (iniziale e di mantenimento) che possiamo rilevare con un dinamometro ovvero uno strumento (meglio se elettronico9 che agganciato fisicamente a ciò che dobbiamo spingere o tirare, ci permette di misurrare la forza, espressa i chili, che stiamo applicando.
Il rilievo va poi incrociato sui dati del percorso minimo da fare (in pratica spezziamo il totale in tronconi e vediamo a quanto corrispondono: fino a 2 m, fino a 7,5 m, fino a 15 m, fino a 30 m) e degli intervalli di svolgimento (da ogni 6 secondi a ogni 8 ore a seconda della lunghezza del percorso). Viene anche valutata l’altezza della mani.
A questo punto utilizzando lo stesso software che abbiamo visto per il metodo semplificato per la MMC (c’è una pagina a parte di excel per gli uomini e una per le donne) avremo la nostra valutazione del rischio da traino spinta.
Ci sono anche tabelle “cartacee” se non vogliamo usare il software e le potete scaricare da qui (sono le linee guida della “veccchia” 626/94 ma sono ancora valide per il traino spinta).

Il documento di valutazione dei rischi – parte 2

Ora vediamo la terza parte del DVR, ovvero i CRITERI DI VALUTAZIONE.
L’art. 28 comma 2 lettera a) del TU ci viene in aiuto:
“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;”
Vediamo le questioni principali.

Semplicità: il documetno deve svilupparsi in modo lineare, chiaro, con un indice gnerale e uno per le singole sezioni in modo da renderlo molto veloce e pratico da consultare.
Brevità: i documenti della sicurezza lunghi, ridondnanti dove per spiegare un concetto si usano 20 parole invece di 5 sono davvero inutili. A noi serve un’utilitaria non un pullman a due piani!
Comprensibilità: il documento deve essere comprensibile perchè si parte dal presupposto che non tutti i DdL o RLS abbiano una cultura di alto livello o molto più banalmente una conoscenza approfondita dei temi e termini della sicurezza. Inoltre è come se costruissi un’automobile che solo un ingegnere aereospaziale può accendere: che utilità ha per l’utente medio che la compra?
Completezza:  tutto quello che abbiamo appena detto non significa dover fare u mezzo lavoro, trascurare aspetti o minimizzare i rischi. Il DVR deve essere completo in ogni sua parte, considerare tutti gli aspetti e rispondere a quanto richiesto dalla norma di legge.
Ma la caratteristica che io amo di più è l’ultima: “idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. Per essere valido un DVR deve essere uno STRUMENTO OPERATIVO di pianificazione degli interventi.
Ancora una volta non siamo davanti ad un mero adempimento burocratico ma a qualcosa di utile, che ci serve all’atto pratico per decidere cosa fare e quando in merito alla sicurezza nella nostra organizzazione.

Come enuncia l’art. che abbiamo citato il come mettere in pratica questi criteri nelal redazione del DVR è a discrezione del datore di lavoro.
In linea di massima il mio suggerimento è di mettere per iscritto come si sono affrontati almeno questi punti:
1. Premessa  

  • Aspetti metodologici, linee guida e definizioni:   indicare i riferimenti normativi al TU sulla redazione della VDR e del relativo documento, con una breve disamina degli stessi, e aggiungere tutti i riferimenti normativi e metodologici che si sono utilizzati
  • Concetto di rischio: contiene il concetto di R=PxD

2. Criteri per la conduzione della valutazione del rischio: quelli gnerali che abbiamo appena visto.   
3. Metodo di valutazione del rischio:   

  • Analisi aziendale attraverso la suddivisone in sottoinsiemi    
  • Mansioni aziendali    
  • Individuazione delle mansioni che richiedono specifica professionalità in base ai rischi    
  • Valutazione dei rischi “nuovi”    
  • Identificazione delle misure attuate e programma di miglioramento nel tempo    
  • Valutazione del rischio    
  • Determinazione della probabilità – fattore P  
  • Determinazione del danno – fattore D   
  • Determinazione del rischio – prodotto R   
  • Definizione del rischio accettabile: di solito si inserisce fra il “rischio assente” e il “rischio basso” un “rischio accettabile” quando non siamo proprio a zero ma poco sopra; ovviamnete va utilizzato solo se si è certi che non vi possono comunque essere danni nè alla sicurezza dei lavoratori se non in casi di cocnomitanze incredibili di eventi, nè alla loro salute perchè i livelli espositivi sono tali da non determinare, secondo letteratura scientifica, un danno.
  • Attribuzione della priorità di intervento    

4. Coinvolgimento RLS, medico competente e altri soggetti: indicare come si son coinvolte queste figure   
5. Criteri utilizzati per valutazioni di rischi specifici: livello di esposizione, rischio presente/assente, psotazione idonea/non idonea, ecc…

Il documento di valutazione dei rischi – parte 1

Una volta terminata la fase di valutazione dei rischi è necessario procedere alla redazione del DOCUMENTO di valutazione dei rischi (DVR…lo so, sembrano tutti uguali!).
L’art. 17 comma 1 lettera a) del TU infatti ci dice: “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento” ovvero non posso considerare terminato il lavoro con la VDR ma devo redigere anche il documento.
Questo documento possiamo idealmente dividerlo in cinque parti:

  1. PARTE PRIMA: la formalizzazione del documento
  2. PARTE SECONDA: la descrizione dell’attività aziendale
  3. PARTE TERZA: i criteri di valutazione
  4. PARTE QUARTA: la relazione sulla valutazione dei rischi
  5. PARTE QUINTA: il piano di miglioramento

Vediamo le prime due parti.

PARTE PRIMA: La formalizzazione del documento
Per essere valido il DVR deve avere data certa ovvero, come stabilito dall’art. 28 comma 2, deve riportare o la firma contestuale di datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS oppure deve essere vidimato in modo ufficiale.
Come si fa in quest’ultimo caso? Il modo più semplice è andare in posta con il documento (o, se l’impiegato è di “mentalità aperta” anche con solo la pagina delle firme…che costa meno visto che devono apporre marca da bollo il cui importo dipende dal peso del documento). Sul documetno dovrà essere apposta la dicitura:
“Si richiede l’apposizione del timbro postale per la data certa                 
Timbro Ufficio Postale

Data e firma del richiedente ______________________________________________________”

In caso i dipendenti non abbiano eletto il RLS questo è il sistema più pratico. Se invece siete già in contatto con il RLS territoriale allora chiamatelo sia per l’elaborazione della VDR (almeno informatelo che la state iniziando/aggiornando) sia per la firma. Non solo è un dovere di legge, ma vi evita un giro in posta (solo per me è un incubo?!!?) e di pagare la marca da bollo, e , cosa non poco rilevante, è un atto di cortesia e rispetto che a mio parere è dovuto.
Infine sarà opportuno inserire:
1. i riferimenti normativi: in particolare quelli alla definizione delle figure di legge tratta dal testo unico e l’indicazione, sempre nel TU, dei vari rischi valutati
2. l’indice delle revisioni del documento: è una paginetta utile per indicare che si è cambiato solo una certa sezione e non tutto il DVR e perchè.

PARTE SECONDA: la descrizione dell’azienda:
Per prima cosa andremo ad inserire i dati anagrafici dell’azienda: ragione sociale, sede legale, eventuali sedi distaccate.
Poi faremo una breve descrizione dell’attività svolta dall’azienda da cui si possa desumere la suddivisione in aree di lavoro e in mansioni.
L’ideale in questo senso è, oltre ad una breve descrizione “a parole”, inserire il diagramma di flusso a blocchi della produzione.
Ecco un esempio:

©http://ecodellasicurezza.blogspot.com

Dopo la descrizione dell’attività vanno inseriti (art. 28, comma 2 lettera e) ) le nomine aziendali in tema di sicurezza: datore di lavoro, responsabile SPP, medico competente, RLS. E’ buona norma inserire anche i nominati degli addetti primo soccorso (PS) e degli addetti antincendio (AI)
Per chiarire ulteriormente quali sono le figure che si occpano di sicurezza in azienda e in generale come essa è strutturata è utile aggiungere un organigramma della sicurezza: in pratica quello aziendale con aggiunta delle figure di cui sopra.
Infine una parte che io ritengo utilissima per avere sempre sotto controllo gli adempimenti fondamentali: la documentazione di sicurezza presente in azienda.
Potete trovare un esempio, alquanto esaustivo qui.
Come vedete i documenti possono essere “presenti”, “assenti” o “non applicabili” in modo da adattarli alle esigenze aziendali.
La parte sulla normativa ambientale è utile sia perchè come già visto (art. 18 comma 1 lettera q) del TU) il datore di lavoro deve fare in modo che le misure di prevenzione eprotezione nond eteriorino l’ambiente circostante e non danneggino la salute della popolazione, sia perchè le nuove norme di certificazione qualità prevedono un progressivo unificarsi delle materie qualità, sicurezza e ambiente e quindi per le aziende certificate queste verficihe sono una necessità crescente.

    La valutazione dei rischi

    La gestione della sicurezza si basa su di una cosa fondamentale, un’attività base: la valutazione dei rischi (VDR).
    Cos’è?
    Il TU all’art. 2 la definizce così:
    “q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito  dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”
    Ovvero è quello che dice il nome: quell’attività che ci porterà ad elencare prima i possibili rischi presenti in azienda, poi a valutarne la gravità.
    Lo ribadisco: non è un documento è un’attività.
    Vediamo cosa dice il testo unico:

    Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
    1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

    Quindi per prima cosa diciamo che la valutazione dei rischi si fa su tutti i rischi (cosa per cui prendemmo una enorme sanzione dalla Unione Europea visto che nel D.Lgs. 626/94 non era scritto) e va a influire anche su:
    1. scelta delle attrezzature: devono essere conformi alle norme
    2. scelta delle sostanze chimiche: devono essere scelte sempre le sostanze meno pericolose disponibili sul mercato per quello specifico lavoro
    3. sistemazione dei luoghi di lavoro: deve essere fatta secondo criteri di sicurezza ed ergonomicità
    4. tipologie contrattuali particolari.

    Fra quei “tutti i rischi” è stato specificato che è indispensabile valutare anche i rischi connessi con:
    1. stress lavoro correlato (l’incubo di questi giorni perchè p in scadenza la prima fase)
    2. lavoratrici in stato di gravidanza
    3. differenze di genere
    4. differenze di età
    5. provenienza da altri Paesi.

    Quali sono i rischi da valutare?
    Beh, per saperlo dobbiamo vedere per prima cosa quello che fanno le persone.
    Quali sono le mansioni in azienda?
    Con “mansione” non si intende che uno fa la bollettazione estero e una quella Italia, ma che uno fa l’impiegato amministrativo e l’altro il commerciale in giro per il mondo, che uno lavora in verniciatura e l’altro al taglio legno, che uno fa assistenza ai disabili in casa protetta e l’altro ne gestisce l’amministrazione.
    Quindi mi muoverò per prima cosa guardando gli ambienti di lavoro e valutando alcuni aspetti fondamentali:

    1. stato della pavimentazione
    2. illuminamento naturale
    3. illuminazione artificiale
    4. ricambio d’aria
    5. dimensione degli spazi di lavoro
    6. presenza di riscaldamento/condizionamento
    7. presenza di scale fisse e loro stato
    8. stato generale dello stabile e dei singoli reparti/uffici.

    Poi inizierò a valutare gli strumenti di lavoro e in particolare raccoglierò informazioni e valuterò la rispondenza normativa di:

    1. scale portatili
    2. stumenti a mano quali martelli, cacciaviti, ecc…
    3. strumenti elettro-pneumatici quali avvitatori, frese, trapani (anche quelli da dentista ricordo!!!!), ecc…
    4. macchinari (dalla pressa da mille tonnellate al videoterminale…son macchinari!).

     Poi passerò ai rischi cosiddetti espositivi (che cioè comportano una costante esposizione al fattore di rischio):

    • agenti chimici
    • agenti cancerogeni o mutageni
    • amianto
    • agenti biologici
    • rischio incendio
    • esplosioni
    • rischio elettrico
    • ergonomia e posturale – MMC e sovraccarico arti superiori
    • rischi derivanti da attrezzature munite di videoterminale
    • rischio da esposizione a rumore
    • rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche
    • rischio da esposizione a campi elettromagnetici
    • rischio da esposizione a radiazioni ottiche V
    • rischio da stress lavoro-correlato

    Tutti questi fattori vanno valutati già nella VDR generale. Ci sono limiti inferiori di azione per ognuno di essi, cioè limiti oltre i quali è indispensabile avere un documento scritto che attesti l’analisi approfondita del fattore espositivo e le misure di miglioramento. Per molti di questi fattori la letteratura ci permette di escludere a priori che un certo fattore di rishcio superi questi limiti. Ad esempio sappaimo che un ufficio non supera mai gli 80 dB(A) tranne in rarissimi casi come ad esempio la presenza di molte stampanti ad aghi.
    Se il rischio sarà rilevante procederemo poi ad un’analisi più approfondita.

    Uno strumento fondamentale per valutare i rischi è l’analisi degli infortuni.
    Avere un registro infortuni è un obbligo fino a che il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) non sarà operativo. E’ uno dei molti decreti attuativi in enorme ritardo rispetto alle scadenze previste.
    Dal registro infortuni possiamo trarre informazioni preziose circa le aree e le mansioni più a rischio e perchè.
    Da non trascurare ovviamente le segnalazione del RLS e nemmeno quelle dei preposti.
    Ricordiamo in questo senso anche cosa dice l’art. 29 del TU:
    “1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
    2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    Vi sono poi i criteri normativi che ci danno indicazioni fondamentali circa ciò che è a rischio e ciò che non lo è.

    Fondamentale è anche attribuire una scala di priorità/gravità ai vari rischi individuati.
    Il sistema più usato è quello della formula

    R = PxD
    Dove R sta per RISCHIO, P per PROBABILITA’ di accadimento e D per entità del DANNO.
    Più precisamente il TU sempre all’art. 2 definisce pericolo e rischio in questo modo:
    “r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
    s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;”
    E’ un sistema utilizzato diffusamente perchè è intuitivo anche se, in strutture particolarmente complesse, lungo e macchinoso.
    E’ però conforme a quanto indicato dall’OSHA ovvero l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che dice:
    “Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
    La fase successiva consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo. A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:
    • il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio, improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
    • la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave -fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);
    • la frequenza dell’esposizione e il numero di lavoratori esposti.”

    Potremmo, ad esempio, usare questo tipo di scala:

    ©http://ecodellasicurezza.blogspot.com

    Ma la VDR si fa una volta e poi non viene più tocccata?
    Ovviamente no!
    Ecco cosa dice l’art. 29 del TU:
    “3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

    Notare che finora non abbiamo ancora prodotto un documento “ufficiale”: avremo in mano fotografie (utilissime per tenere memoria di come abbiamo trovato le cose, o di lavorazioni particolari), schede di sicurezza, appunti, ecc…
    Per non annoiarvi a questo dedicheremo un altro post.