La gestione della sicurezza si basa su di una cosa fondamentale, un’attività base: la valutazione dei rischi (VDR).
Cos’è?
Il TU all’art. 2 la definizce così:
“q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”
Ovvero è quello che dice il nome: quell’attività che ci porterà ad elencare prima i possibili rischi presenti in azienda, poi a valutarne la gravità.
Lo ribadisco: non è un documento è un’attività.
Vediamo cosa dice il testo unico:
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Quindi per prima cosa diciamo che la valutazione dei rischi si fa su tutti i rischi (cosa per cui prendemmo una enorme sanzione dalla Unione Europea visto che nel D.Lgs. 626/94 non era scritto) e va a influire anche su:
1. scelta delle attrezzature: devono essere conformi alle norme
2. scelta delle sostanze chimiche: devono essere scelte sempre le sostanze meno pericolose disponibili sul mercato per quello specifico lavoro
3. sistemazione dei luoghi di lavoro: deve essere fatta secondo criteri di sicurezza ed ergonomicità
4. tipologie contrattuali particolari.
Fra quei “tutti i rischi” è stato specificato che è indispensabile valutare anche i rischi connessi con:
1. stress lavoro correlato (l’incubo di questi giorni perchè p in scadenza la prima fase)
2. lavoratrici in stato di gravidanza
3. differenze di genere
4. differenze di età
5. provenienza da altri Paesi.
Quali sono i rischi da valutare?
Beh, per saperlo dobbiamo vedere per prima cosa quello che fanno le persone.
Quali sono le mansioni in azienda?
Con “mansione” non si intende che uno fa la bollettazione estero e una quella Italia, ma che uno fa l’impiegato amministrativo e l’altro il commerciale in giro per il mondo, che uno lavora in verniciatura e l’altro al taglio legno, che uno fa assistenza ai disabili in casa protetta e l’altro ne gestisce l’amministrazione.
Quindi mi muoverò per prima cosa guardando gli ambienti di lavoro e valutando alcuni aspetti fondamentali:
- stato della pavimentazione
- illuminamento naturale
- illuminazione artificiale
- ricambio d’aria
- dimensione degli spazi di lavoro
- presenza di riscaldamento/condizionamento
- presenza di scale fisse e loro stato
- stato generale dello stabile e dei singoli reparti/uffici.
Poi inizierò a valutare gli strumenti di lavoro e in particolare raccoglierò informazioni e valuterò la rispondenza normativa di:
- scale portatili
- stumenti a mano quali martelli, cacciaviti, ecc…
- strumenti elettro-pneumatici quali avvitatori, frese, trapani (anche quelli da dentista ricordo!!!!), ecc…
- macchinari (dalla pressa da mille tonnellate al videoterminale…son macchinari!).
Poi passerò ai rischi cosiddetti espositivi (che cioè comportano una costante esposizione al fattore di rischio):
- agenti chimici
- agenti cancerogeni o mutageni
- amianto
- agenti biologici
- rischio incendio
- esplosioni
- rischio elettrico
- ergonomia e posturale – MMC e sovraccarico arti superiori
- rischi derivanti da attrezzature munite di videoterminale
- rischio da esposizione a rumore
- rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche
- rischio da esposizione a campi elettromagnetici
- rischio da esposizione a radiazioni ottiche V
- rischio da stress lavoro-correlato
Tutti questi fattori vanno valutati già nella VDR generale. Ci sono limiti inferiori di azione per ognuno di essi, cioè limiti oltre i quali è indispensabile avere un documento scritto che attesti l’analisi approfondita del fattore espositivo e le misure di miglioramento. Per molti di questi fattori la letteratura ci permette di escludere a priori che un certo fattore di rishcio superi questi limiti. Ad esempio sappaimo che un ufficio non supera mai gli 80 dB(A) tranne in rarissimi casi come ad esempio la presenza di molte stampanti ad aghi.
Se il rischio sarà rilevante procederemo poi ad un’analisi più approfondita.
Uno strumento fondamentale per valutare i rischi è l’analisi degli infortuni.
Avere un registro infortuni è un obbligo fino a che il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) non sarà operativo. E’ uno dei molti decreti attuativi in enorme ritardo rispetto alle scadenze previste.
Dal registro infortuni possiamo trarre informazioni preziose circa le aree e le mansioni più a rischio e perchè.
Da non trascurare ovviamente le segnalazione del RLS e nemmeno quelle dei preposti.
Ricordiamo in questo senso anche cosa dice l’art. 29 del TU:
“1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.“
Vi sono poi i criteri normativi che ci danno indicazioni fondamentali circa ciò che è a rischio e ciò che non lo è.
Fondamentale è anche attribuire una scala di priorità/gravità ai vari rischi individuati.
Il sistema più usato è quello della formula
R = PxD
Dove R sta per RISCHIO, P per PROBABILITA’ di accadimento e D per entità del DANNO.
Più precisamente il TU sempre all’art. 2 definisce pericolo e rischio in questo modo:
“r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;”
E’ un sistema utilizzato diffusamente perchè è intuitivo anche se, in strutture particolarmente complesse, lungo e macchinoso.
E’ però conforme a quanto indicato dall’OSHA ovvero l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che dice:
“Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
La fase successiva consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo. A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:
- il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio, improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
- la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave -fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);
- la frequenza dell’esposizione e il numero di lavoratori esposti.”
Potremmo, ad esempio, usare questo tipo di scala:
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| ©http://ecodellasicurezza.blogspot.com |
Ma la VDR si fa una volta e poi non viene più tocccata?
Ovviamente no!
Ecco cosa dice l’art. 29 del TU:
“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.“
Notare che finora non abbiamo ancora prodotto un documento “ufficiale”: avremo in mano fotografie (utilissime per tenere memoria di come abbiamo trovato le cose, o di lavorazioni particolari), schede di sicurezza, appunti, ecc…
Per non annoiarvi a questo dedicheremo un altro post.